ASSOCONS Software & Solutions

Invio spese sanitarie - 730 Precompilato

Domande frequenti - Modalità di invio

FAQ - Domande frequenti

Modalità di invio

Fonte: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/web/guest/modalita-di-invio
< Torna al menù principale FAQ

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Nella trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie  comunicano al Sistema TS anche l’importo dell’imposta di bollo se pagato dall’assistito, in quanto detraibile.

I soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS, devono trasmettere il dato dell’imposta di bollo, pagata dall’assistito  insieme all’intera prestazione, in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice Natura N1 oppure, alternativamente, il codice N2.2.

 

I campi introdotti dal decreto sono relativi alle seguenti informazioni:

  • pagamento tracciato (già previsto per le spese 2020)
  • tipo di documento (per distinguere fattura da documento commerciale)
  • flag opposizione (per inviare il documento anche in presenza di opposizione da parte del cittadino); se il flag è impostato a 1, il codice fiscale del cittadino deve essere assente; in caso contrario, il documento è scartato.
  • aliquota e natura IVA: campi impostati in alternativa

Per il documento commerciale (scontrino e ricevuta fiscale) il campo "naturaIVA" è da due caratteri e assume i valori da N1 a N6. Per la fattura, il campo va da 2 a 4 caratteri e assume i valori da N1 a N7 con i relativi sottocodici, ove previsti.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona risultano esenti ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, per cui se il soggetto che eroga tale tipo di prestazione è in regime ordinario e rilascia una fattura, nel trasmetterla al sistema TS dovrà riportare nel campo "naturaIVA" il codice Natura N4 a fronte della voce di spesa inviata. Se si tratta di un soggetto a regime forfetario, non essendo tenuto agli adempimenti riferiti all’IVA, nella trasmissione dei dati al Sistema TS deve riportare invece il codice Natura N2.2 in caso di fattura o il codice N2 in caso di documento commerciale.

 

Se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti in e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come “non tracciato” (pagamentoTracciato= NO).

Se il pagamento di una prestazione sanitaria è avvenuto con metodi tracciabili fatta eccezione per l’imposta di bollo, versata invece in contanti, l’erogatore può comunicare solo l’importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa come pagamentoTracciato = SI. Tale scelta va nella direzione di favorire il contribuente, tenendo conto che l’importo del bollo è sicuramente minimo rispetto al totale della prestazione sanitaria; se infatti l’intero importo venisse trasmesso come "non tracciato" perché il solo bollo è stato pagato in contanti, il contribuente non trovando la spesa in detrazione nella sua dichiarazione precompilata, sarebbe costretto a modificarla e ad inserire la quota detraibile della spesa.

Tenuto conto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, che prevede che i dati delle spese sanitarie e veterinarie, forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema TS, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con modalità di pagamento tracciabili, nonché del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 19 ottobre 2020, che stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, si precisa che gli operatori sanitari devono trasmettere al Sistema TS tutti i dati delle spese sanitarie e veterinarie indicando se la relativa spesa sia stata sostenuta con strumenti di pagamento tracciabili o non tracciabili. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020 (ossia per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).

A partire dalle spese relative al 2018, i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2014 e dal decreto MEF 1° settembre 2016, che non sono titolari di partita IVA, inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria con le modalità di seguito descritte:

• le strutture autorizzate non titolari di partita IVA in quanto Onlus oppure in quanto domiciliate nei comuni di Livigno (SO) o Campione d’Italia (CO) indicano, in luogo della partita IVA, il codice fiscale numerico, che il sistema accoglierà tenendo conto del domicilio fiscale del soggetto.

• gli iscritti all’albo dei medici non titolari di partita IVA perché svolgono prestazioni occasionali oppure in quanto domiciliati nei comuni di Livigno (SO) o Campione d’Italia (CO) accedono al Sistema TS con le proprie credenziali e, nella funzione on line di Gestione spese sanitarie/Gestione Partita iva, si configurano come soggetti senza partita IVA. Il Sistema TS genera un codice di undici caratteri numerici che il medico può utilizzare in luogo della partita IVA nel tracciato d’invio ove previsto.

La fattura (o scontrino) deve essere emessa per documentare il corrispettivo complessivo della spesa sanitaria sostenuta, considerando che il voucher (o bonus) costituisce solo una forma di pagamento.

Pertanto, i soggetti presso cui è stata sostenuta la spesa sanitaria mediante l’utilizzo del contributo pubblico dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione precompilata, uno scontrino/fattura il cui totale della spesa rimane inalterato, ma in cui venga distinto l’importo versato direttamente dal contribuente da quello oggetto del voucher (o bonus) che deve essere trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”.

Questa distinzione è indispensabile in quanto si tratta di spesa non rimasta a carico del contribuente.

Si precisa che i dati dello scontrino/fattura vanno trasmessi al Sistema TS in maniera completa, comprensivi anche dell’importo pagato con voucher (o bonus) nonostante lo stesso non sia detraibile, anche in considerazione delle disposizioni contenute negli articoli 10-bis e 17 del Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 che prevedono che i dati fiscali trasmessi a Tessera Sanitaria siano utilizzati da parte delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale e per il monitoraggio della spesa sanitaria.

ATTENZIONE: I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Proseguendo con l'utilizzo del sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.Informativa cookies